Commercio al dettaglio
Chi intende avviare un’attività di commercio al dettaglio deve possedere i requisiti di onorabilità (link esterno) di cui all’articolo 8 della Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12 e i requisiti professionali (link esterno) di cui all’articolo 9 della Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12.
Ogni segnalazione, comunicazione o domanda in materia di commercio al dettaglio va trasmessa esclusivamente in forma telematica tramite il portale statale “Sportello unico delle attività produttive (SUAP link esterno).
In caso di apertura di un negozio in sede fissa, i relativi locali di vendita devono avere la destinazione d’uso “commercio al dettaglio”.
Maggiori informazioni
Le strutture di vendita al dettaglio sono soggette a regimi abilitativi diversi: SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività - link esterno) o autorizzazione, a seconda delle loro dimensioni, della zona urbanistica (es. residenziale, produttiva, etc.) in cui sono insediate.
Il regime abilitativo della SCIA (link esterno) consente di iniziare l’attività con l’inoltro della stessa.
Il regime abilitativo dell’autorizzazione consente, invece, l’avvio dell’attività solo al termine del procedimento autorizzatorio e al rilascio della stessa.
Esistono diversi esercizi commerciali, quali:
- esercizi commerciali di vicinato (link esterno): esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
- medie strutture di vendita (link esterno): esercizi aventi superficie superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:
- 800 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- 1.500 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente pari o superiore a 10.000 abitanti;
- grandi strutture di vendita (link esterno): esercizi aventi superficie superiore a quella delle medie strutture, e cioè:
- più di 800 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- più di 1.500 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente pari o superiore a 10.000 abitanti;
- centro commerciale (link esterno): media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti.
L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA - link esterno), da inoltrare al Comune competente per territorio.
Qualora siano accessorie ad altra attività di vendita, le vendite di cui agli articoli 36 (Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione), 38 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori) e 40 (Commercio elettronico) della legge non necessitano di una specifica e aggiuntiva segnalazione certificata di inizio attività. Rimane comunque impregiudicato l’obbligo della comunicazione unica d’impresa (ComUnica) al Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano.
- Spacci interni (link esterno);
- Apparecchi automatici (link esterno);
- Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (link esterno);
- Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori (link esterno);
- Commercio elettronico (link esterno).
Conformemente al DL n. 201/2011, a partire dal 2013 anche nel territorio provinciale vige la piena libertà d’apertura degli esercizi commerciali. Non sussiste più l’obbligo di chiusura domenicale, festivo, di riposo infrasettimanale, etc. Limitazioni possono essere disposte dal Sindaco esclusivamente via ordinanza contingibile ed urgente.
In questa categoria rientrano:
- vendite di liquidazione;
- vendite promozionali;
- vendite sottocosto;
- vendite di fine stagione.
Durante le vendite straordinarie, l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
Le vendite di liquidazione, le vendite promozionali e le vendite sottocosto possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.
Vendite di liquidazione
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di vendere in breve tempo tutti i propri prodotti, a seguito di:
- cessazione dell’attività commerciale;
- cessione dell’azienda;
- trasferimento dell’azienda in un altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali di vendita;
- anniversario aziendale ogni decimo anno di attività.
Le vendite di liquidazione devono essere previamente comunicate al Comune in cui ha sede l’esercizio commerciale e possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno.
Vendite promozionali
Le vendite promozionali, con le quali i prodotti sono posti in vendita a condizioni favorevoli, sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti.
La vendita promozionale riguardanti prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale, che sono oggetto delle vendite di fine stagione non possono svolgersi nei 20 giorni precedenti alle vendite di fine stagione e comunque nel mese di dicembre.
Vendite sottocosto
Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto.
Alle vendite sottocosto si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218.
Vendite di fine stagione
Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti durante la stagione o entro un certo periodo di tempo.
Le vendite di fine stagione o saldi si possono effettuare solamente in due periodi dell’anno stabiliti dalla Camera di commercio per settore merceologico e per zone del territorio provinciale.
L’apertura e il trasferimento di sede di punti vendita esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA - link esterno) da inoltrare al Comune competente per territorio.
Ogni prodotto posto in vendita, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile, mediante cartello o altra modalità idonea allo scopo, il prezzo di vendita al pubblico.
Per i prodotti di oreficeria, antiquariato, pellicceria e le confezioni di alta moda, l’obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l’apposizione sul singolo prodotto di un cartellino leggibile dall’interno del negozio.
L’indicazione di due diversi prezzi per un singolo articolo è vietata, salvo nel caso di vendite straordinarie e vendite sottocosto.
Indicazione dei prezzi in occasione di vendite straordinarie:
Per le merci oggetto di vendite straordinarie e per quelle offerte sottocosto devono essere indicati:
- il prezzo normale di vendita;
- lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
- il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.
I nostri servizi
Per il commercio al dettaglio la Ripartizione Economia mette a disposizione i seguenti servizi: